| Lunedì 18 Aprile 2011 18:59 |
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Ambiente e Territorio /Urbanistica |
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Arretramento delle recinzioni |
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| sentenza T.A.R. Piemonte - Torino n. 18 del 14/01/2011 | |
L'arretramento delle recinzioni delle proprietà antistanti una strada vicinale determina un ampliamento della servitù di uso pubblico?
Edilizia - Concessione - Diniego - Non meramente confermativo di precedente - Presupposti - Supplemento di istruttoria e rinnovata valutazione
Edilizia - Concessione - Forma - Nuova istanza secondo i criteri indicati dall'Amministrazione - Acquiescenza agli atti precedentemente adottati - Non sussiste
Demanio e patrimonio - Stradale - Arretramento delle recinzioni - Servitù di uso pubblico - Sussistenza - Limiti
E' legittimo il provvedimento di diniego di concessione edilizia adottato a seguito di un supplemento di istruttoria e di una rinnovata valutazione degli elementi di fatto e di diritto, che in tali casi pertanto non ha carattere meramente confermativo di un eventuale precedente atto di diniego (1).
(1) Cons. Stato, sez. IV, 15-9-2010 n. 6878; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 21-9-2010 n. 6400; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 26-10-2007 n. 3291.
La presentazione della nuova istanza di concessione edilizia in relazione ad un progetto modificato secondo i desideri dell'Amministrazione non implica acquiescenza agli atti sfavorevoli in precedenza adottati, dal momento che l'acquiescenza implica un comportamento "inequivoco" assunto "spontaneamente" dall'interessato (2).
(2) T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 11-3-2004 n. 671; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 21-2-2003 n. 225; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano 6-12-2001 n. 344.
L'arretramento delle recinzioni, se certamente amplia la servitù di passaggio di cui è titolare il proprietario-ricorrente, per ciò stesso non determina un ampliamento anche della strada vicinale, ossia della servitù di uso pubblico, la cui consistenza è quella che risulta attestata da formali titoli giuridici. Inoltre, quand'anche si volesse ritenere che l'arretramento delle recinzioni esistenti abbia comportato l'acquisto della servitù di uso pubblico da parte dell'Amministrazione in forza della "dicatio ad patriam", ciò potrebbe sostenersi, in ogni caso, solo in relazione alle particelle interessate da detto arretramento, ma non per i residui mappali frontistanti la strada vicinale.
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N. 18/2011 Reg. Sent.
N. 2907 Reg. Ric.
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2907 del 2000, proposto da:
M. G., rappresentato e difeso dagli avv. Lamberto Lamberti e Claudio Massa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Palmieri, 49;
contro
COMUNE di CERVASCA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Martino ed Eros Morra, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Stefano Clemente, 22;
nei confronti di
Geom. O. G., non costituito;
per l'annullamento
della deliberazione n. 24 del 16.5.2000 del Consiglio Comunale di Cervasca pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 14 al 29 giugno 2000;
del diniego in data 14.6.2000 della concessione edilizia richiesta dal ricorrente,
nonché per l'annullamento
di ogni provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso ai due predetti e per il risarcimento dei danni subiti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cervasca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor M. G. riferisce di essere proprietario di alcuni fondi siti nel Comune di Cervasca, censiti catastalmente al Foglio 13 mappali 581 e 806, frontistanti la strada ...omissis....
2. Con istanza del 18.11.1998, egli chiedeva al predetto Comune il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione, sui predetti fondi, di un fabbricato per civile abitazione.
Nell'istanza precisava, per quel che rileva, che il fabbricato sarebbe stato edificato a distanza di sei metri dall'antistante strada vicinale di via ...omissis..., in modo tale da rispettare il disposto dell'art. 41.4. delle vigenti norme attuative di piano regolatore; precisava altresì che la predetta strada vicinale aveva una larghezza di metri 3,90.
3. Il Comune istruiva la domanda acquisendo, tra l'altro, alcuni pareri legali; quindi, su conforme parere della Commissione Edilizia, respingeva l'istanza con provvedimento del 26.10.1999.
Nella motivazione del diniego, il Comune osservava, in particolare: che la strada vicinale di via Fenoglio aveva una larghezza di metri 6 (e non 4); che ciò risultava sia dal rogito notarile di acquisto dell'area interessata dall'edificazione sia dallo stato dei luoghi, in particolare dopo che alcuni proprietari frontisti la predetta strada di via Fenoglio avevano provveduto ad arretrare le recinzioni in precedenza realizzate, dando esecuzione ad una sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Cuneo su domanda dello stesso signor M.; che, di conseguenza, il progetto presentato da quest'ultimo avrebbe implicato l'edificazione del nuovo fabbricato ad una distanza di appena 4 metri dal confine della strada vicinale, in violazione dell'art. 41.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGI (laddove esso prescrive che "nelle aree di completamento a qualunque destinazione, l'allineamento degli edifici sulla strade sarà di mt 6,00 per strade di larghezza inferiore a mt 7,00").
4. Il signor M. non impugnava il predetto diniego, ma, con istanza del 30.12.1999, chiedeva un riesame della pratica edilizia, allegando un parere del proprio legale.
5. Il Comune procedeva al riesame disponendo un "supplemento di istruttoria", acquisendo, in particolare, un nuovo parere del proprio legale.
6. Quindi, con delibera n. 24 del 16.05.2000, il Consiglio Comunale così stabiliva:
- disponeva, nell'esercizio dell'attività discrezionale consentita dall'art. 41.1 delle Norme di Attuazione del P.R.G.I., che per l'edificazione sul lotto libero di proprietà del signor M., in fregio alla strada di uso pubblico denominata Via ...omissis..., fosse rispettata la distanza di metri 6 dal confine stradale;
- dava atto che a seguito dell'abbattimento delle recinzioni esistenti da parte dei proprietari frontisti dei lotti a valle di quello del M., la strada in argomento aveva una larghezza di circa metri 6,00.
7. Con successivo provvedimento prot. 3172 del 14.06.2000, il Comune di Cervasca, facendo proprie le considerazioni espresse dal legale dell'ente nel parere in data 30.03.2000 ed uniformandosi espressamente agli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale nella predetta delibera n. 24 del 16.05.2000, negava nuovamente al signor M. il rilascio della concessione edilizia richiesta, sul rilievo che "l'intervento edilizio in progetto contrasta con le previsioni dell'art. 41.1 delle norme di attuazione del PRGI laddove si richiede che l'allineamento degli edifici sulle strade deve essere di mt 6,00 per strade di larghezza (inferiore a) mt 7,00".
8. Con ricorso notificato il 27.09.2000 e depositato il 24.10.2000, il signor M. impugnava dinanzi a questo Tribunale i due provvedimenti da ultimo citati e ne invocava l'annullamento sulla base di quattro motivi con i quali lamentava vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, che saranno in seguito esaminati.
9. Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni asseritamente sofferti, danni quantificati in Lire 248.000.000 nella perizia di parte prodotta in atti.
10. Si costituiva il Comune di Cervasca eccependo preliminarmente la tardività del ricorso; in subordine, ne contestava la fondatezza e ne invocava il rigetto.
11. In prossimità dell'udienza di discussione, entrambe le parti depositavano documenti e memorie.
12. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da verbale, il collegio tratteneva la causa per la decisione.
DIRITTO
1. Va osservato che, pressochè contestualmente alla proposizione del presente gravame, il ricorrente ha presentato al Comune di Cervasca, in data 18.10.2000, una nuova domanda di concessione edilizia. Dal progetto allegato alla domanda sembra di comprendere che il ricorrente si sia adeguato alla prescrizioni dell'Amministrazione arretrando il prospetto sud del fabbricato in modo tale da contenerlo a distanza di almeno 6 metri dal confine della strada vicinale di via ...omissis.... Detta istanza è stata accolta con il rilascio in data 17.07.2001 della concessione edilizia n. 3835/2001.
Dalla lettura delle difese, si evince altresì che il fabbricato è stato realizzato ed è attualmente abitato dai figli del ricorrente.
2. Ciò posto, vanno esaminate in primo luogo le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa comunale.
2.1 Con una prima eccezione, essa ha contestato la tardività del ricorso in quanto proposto avverso un diniego meramente confermativo del precedente diniego del 26.10.1999 non impugnato.
L'eccezione è infondata dal momento che l'atto impugnato non ha carattere meramente confermativo essendo stato adottato a seguito di un supplemento di istruttoria e di una rinnovata valutazione degli elementi di fatto e di diritto (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6878; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 21 settembre 2010, n. 6400; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 26 ottobre 2007, n. 3291).
2.2. Con una seconda eccezione, la difesa comunale ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dal momento che, in corso di causa, il ricorrente avrebbe effettivamente ottenuto la concessione edilizia richiesta in relazione allo stesso identico progetto allegato all'istanza precedente, con l'unica diversità che, rispetto al progetto originario, il fabbricato sarebbe stato arretrato di quel tanto che serviva a rispettare la distanza prescritta dalle norme di PRG rispetto al confine della strada vicinale.
Anche tale eccezione è però infondata. La presentazione della nuova istanza di concessione edilizia in relazione ad un progetto modificato secondo i desiderata dell'Amministrazione non implica acquiescenza agli atti sfavorevoli in precedenza adottati, dal momento che l'acquiescenza implica un comportamento "inequivoco" assunto "spontaneamente" dall'interessato (TAR Toscana Firenze, sez. III, 11 marzo 2004, n. 671; TAR Liguria Genova, sez. I, 21 febbraio 2003, n. 225; TAR Trentino Alto Adige Bolzano, 06 dicembre 2001, n. 344).
Nel caso di specie, non sembrano sussistere tali requisiti.
Benchè la concessione edilizia sia stata rilasciata e l'immobile realizzato, sussiste ancora l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati, anche soltanto a fini risarcitori, dal momento che, come si evince dagli atti, a seguito dell'arretramento imposto dal Comune, il fabbricato effettivamente realizzato ha assunto una superficie ed una volumetria (e quindi anche un valore di mercato) inferiori a quelli che avrebbe avuto in base al progetto originario non approvato dall'Amministrazione.
3. Si può, quindi, passare ad esaminare il merito delle censure proposte.
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
3.1. Con il primo motivo, riferito specificamente alla delibera del consiglio comunale di Cervasca n. 24 del 16.05.2000, il ricorrente ha lamentato l'insufficiente motivazione dell'atto impugnato, il quale, dopo aver dato atto che l'Amministrazione, anziché imporre l'edificazione a distanza di 6 metri dalla via ...omissis..., avrebbe potuto concedere la realizzazione del nuovo fabbricato lungo l'allineamento degli edifici esistenti, non avrebbe illustrato minimamente le ragioni che l'avevano fatta propendere per la prima di tali alternative.
Il collegio ritiene che la censura non possa essere condivisa.
L'art. 41.4 comma 1 lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC del Comune di Cervana, vigente alla data di adozione degli atti impugnati, prescriveva che "fatti salvi gli allineamenti esistenti che il Comune intende far rispettare, nelle aree di completamento e nelle aree di nuovo impianto a qualunque destinazione, l'allineamento degli edifici sulle strade sarà di mt. 6 per strade di larghezza inferiore a mt 7 e di mt. 10 per strade di larghezza superiore a mt. 7".
La norma fissava, nel contempo, una regola e un'eccezione: la regola era rappresentata dalla necessità che i "nuovi" allineamenti rispettassero la distanza di almeno 6 metri sulle strade di larghezza inferiore a 7 metri e di 10 metri su quelle di larghezza superiore a 7 metri; l'eccezione era invece rappresentata dagli allineamenti già "esistenti", che venivano "fatti salvi", ossia mantenuti nell'attuale consistenza.
Dal momento che la domanda di concessione edilizia presentata dal ricorrente riguardava una costruzione "nuova" prospiciente una strada vicinale di larghezza inferiore a 7 metri, il Comune non aveva alcuna necessità di motivare in modo particolare l'imposizione della distanza di sei metri prescritta dalla predetta regola generale, se non, appunto, richiamando quest'ultima: sarebbe stata casomai la deroga a tale regola generale a dover essere congruamente motivata dall'amministrazione, non il contrario.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione del predetto art. 41.4, comma 1 lett. b) norme di attuazione del PRGI del Comune di Cervasca. Secondo il ricorrente, la distanza di 6 metri tra la nuova costruzione ed il filo stradale doveva essere calcolata considerando la larghezza "attuale" della strada vicinale di via ...omissis..., pari a 4 metri. Questa, infatti, era la larghezza della strada riconosciuta dallo stesso Consiglio Comunale di Cervasca nella delibera n. 33 del 26.03.1999. E' irrilevante che la larghezza della predetta strada sia stata successivamente ampliata per altri 2 metri, dal momento che ciò è avvenuto in forza della servitù di passaggio di cui era titolare soltanto il ricorrente (e non il Comune di Cervasca) nei confronti dei fondi limitrofi e a seguito di una sentenza del tribunale di Cuneo che fa stato solo tra le parti del giudizio (tra le quali non è ricompresa l'amministrazione comunale). L'arretramento delle recinzioni, se ha certamente ampliato la servitù di passaggio di cui era titolare il ricorrente, non ha per ciò stesso determinato un ampliamento anche della strada vicinale, ossia della servitù di uso pubblico, la cui consistenza è quella che risulta attestata da formali titoli giuridici. Inoltre, quand'anche si volesse ritenere che l'arretramento delle recinzioni esistenti abbia comportato l'acquisto della servitù di uso pubblico da parte dell'Amministrazione in forza della "dicatio ad patriam", ciò potrebbe sostenersi, in ogni caso, solo in relazione alle particelle interessate da detto arretramento, ma non per i residui mappali frontistanti la strada vicinale, ossia per i mappali n. 581 (appartenente al ricorrente) e nn. 805 e 777 (appartenenti a terzi).
Osserva il collegio che anche tale censura è infondata e va disattesa.
Dagli atti di causa si evince che la via ...omissis... è stata inclusa al numero 45 delle "strade vicinali di uso pubblico" del Comune di Cervasca con delibera del consiglio comunale n. 10 del 17.02.1989.
In origine, la larghezza della strada era di sei metri: il che si evince dagli atti pubblici prodotti in giudizio dal ricorrente (docc.2-4), risalenti agli anni 1971-1976, in cui già si dava atto dell'esistenza di una "strada di allacciamento alla strada provinciale ...omissis... della larghezza di metri sei", strada che gli acquirenti dei lotti di terreno frontistanti si impegnavano a "lasciare libera lungo tutto il lato di giorno".
Dagli atti di causa si evince altresì che nel corso degli anni successivi alcuni dei predetti proprietari hanno avanzato le recinzioni dei propri fondi sino al punto di invadere per circa due metri la predetta strada vicinale, finendo così per ridurne l'ampiezza dagli originari sei metri a circa quattro.
Tale situazione è successivamente cessata in conseguenza del giudizio civile introdotto dall'odierno ricorrente, il quale è sfociato nella predetta sentenza del Tribunale di Cuneo, ottemperando alla quale i predetti proprietari hanno nuovamente arretrato le proprie recinzioni, ripristinando l'originaria ampiezza della strada vicinale.
Questa era dunque la situazione allorchè l'Amministrazione si è determinata sull'istanza di riesame presentata dall'odierno ricorrente. Adottando gli atti impugnati, l'Amministrazione non ha fatto altro che:
- prendere atto che, per effetto dell'arretramento delle recinzioni, la strada vicinale aveva ripreso la propria originaria consistenza di metri 6 di larghezza;
- imporre, conseguentemente, ai sensi del citato art. 41.4 delle NTA del PRGC, che il nuovo fabbricato per il quale era richiesto il rilascio della concessione edilizia venisse realizzato a distanza di sei metri dal filo di detta strada, calcolato, quest'ultimo, tenendo conto della larghezza attuale della stessa, pari appunto a sei metri;
- negato al ricorrente di edificare a distanza inferiore.
Secondo il collegio, le determinazioni assunte appaiono legittime ed immuni dalle censure dedotte.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 4 L. 28.1.19777 nr. 10 e dell'art. 31 L. 17.8.1942 nr. 1150". Secondo il ricorrente, la sua domanda di concessione edilizia avrebbe dovuto essere esaminata in base agli strumenti urbanistici allora vigenti. Nel caso di specie, gli strumenti urbanistici vigenti avrebbero consentito il rilascio della concessione richiesta, dal momento che sulle cartografie allegate al vigente PRGC la strada vicinale di via ...omissis... risultava avere una larghezza di metri 4.
La censura è infondata.
Come si è detto, gli atti di causa convincono che la strada vicinale, che già in origine aveva una larghezza di metri 6, alla data di adozione degli atti impugnati aveva riacquistato la sua consistenza originaria. Le cartografie allegate al PRGC non riportavano affatto la strada vicinale, quindi non risponde al vero che le stesse la raffigurassero di larghezza pari a 4 metri.
3.4. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente ha lamentato vizi di eccesso di potere per contraddittorietà del comportamento della Pubblica Amministrazione, per travisamento dei fatti e/o per motivazione incongrua o illogica. Secondo il ricorrente, il comportamento assunto dall'amministrazione comunale sarebbe contraddittorio sotto diversi profili: infatti, mentre la delibera consiliare n. 33/99 dava atto che la strada vicinale era larga 4 metri, la successiva delibera impugnata parlava di 6 metri; mentre la prima delibera affermava che l'ampiezza della strada vicinale era indipendente dalla vertenza civile tra i proprietari frontisti, il diniego impugnato è stato invece fondato proprio sulla diversa ampiezza che la strada aveva assunto in seguito alla sentenza del tribunale di Cuneo; gli stessi pareri resi dal legale dell'ente in sede procedimentale erano stati tra loro contraddittori. Inoltre, secondo il ricorrente l'affermazione contenuta nella delibera impugnata, secondo cui "a seguito dell'abbattimento delle recinzioni.........la strada in argomento ha una larghezza di circa m. 6,00", non corrispondeva all'effettiva situazione di fatto in quanto, in corrispondenza del fondo di proprietà del ricorrente e di quelli limitrofi di proprietà dei signori A. e G., la carreggiata della strada aveva mantenuto la precedente ampiezza di soli metri 4.
Il collegio osserva che anche tale censura è infondata.
Nonè dato rilevare alcuna contraddittorietà nel comportamento del Comune, in quanto:
- le due delibera consiliari nn.33/99 e n. 24/2000 si collocano in due contesti temporali e fattuali totalmente differenti: la prima si colloca nel periodo anteriore al ripristino della larghezza originaria della strada vicinale; la seconda, invece, si colloca dopo quel momento;
- lo stesso dicasi per i pareri resi dal legale dell'ente;
- l'affermazione secondo cui la carreggiata della strada vicinale avrebbe mantenuto una larghezza di 4 metri in corrispondenza del fondo di proprietà del ricorrente e di quelli limitrofi di proprietà A. e G., non solo è rimasta priva di ogni riscontro, ma è stata contraddetta dalla difesa comunale (cfr. memoria Comune per l'udienza del 15 luglio 2010: pag. 8) attraverso affermazioni in punto di fatto che non sono state contestate ex adverso.
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato perché infondato.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Franco Bianchi
L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli
IL PRIMO REFERENDARIO
Richard Goso
Â
Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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